Il mercato immobiliare conosce un metodo molto diffuso (e assai vantaggioso nel prezzo) di compravendita: l’acquisto della nuda proprietà di un immobile.
Il proprietario vende un appartamento, ma si riserva il diritto di continuare ad abitare e godere l’immobile per tutta la vita o per un determinato periodo di tempo.
Soltanto con il suo decesso, il nudo proprietario potrà estendere il proprio diritto in modo pieno e completo, potendo godere e utilizzare il bene senza limiti.
Ma, all’interno della vita condominiale, come avviene la ripartizione delle spese condominiali? Chi paga gli oneri scaduti?
L’art. 1004 c.c. stabilisce che le spese relative alla custodia, all’amministrazione alla conservazione e manutenzione ordinaria del bene sono a carico dell’usufruttuario, mentre le spese straordinarie (rifacimento del tetto, della facciata) restano a carico del nudo proprietario.
Fatta questa distinzione, tuttavia, l’art. 67, comma 8, disp. att. c.c., come novellato dalla Riforma del 2012, ha imposto un obbligo solidale per il pagamento dei contributi condominiali.
Ciò significa che, in caso di mancato pagamento degli oneri condominiali, l’amministratore potrà chiedere il pagamento dei medesimi, indistintamente e indifferentemente, all’uno o all’altro, a prescindere dalla natura ordinaria oppure straordinaria delle spese.
Pertanto, il mancato pagamento della spesa relativa al rifacimento del manto del cortile, seppure opera straordinaria, potrà essere richiesta, a discrezione dell’amministratore, all’usufruttuario, il quale potrà esercitare, naturalmente, il suo diritto di rivalsa nei confronti del nudo proprietario.
Questo per il pagamento degli oneri condominiali. Ma all’interno della compagine condominiale chi deve essere convocato in assemblea? Chi e per cosa possono decidere? Può l’usufruttuario impugnare la delibera assembleare?